Riforma della disabilità. Cosa prevede la legge delega
La legge delega prevede una revisione completa della normativa, in linea con le indicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che sarà operativa con l’adozione di una serie di decreti legislativi. Definiti ambiti di intervento, la predisposizione di una programmazione strategica e l’istituzione del Garante nazionale della disabilità.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. del 30 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge n. 227 del 22 dicembre 2021 per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione della riforma 1.1 prevista dalla Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Tale riforma prevede infatti l’approvazione di una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società.
La legge contiene, in generale, una significativa revisione della normativa sulla disabilità, al fine di razionalizzare e unificare in un’unica procedura tutti gli accertamenti che riguardano l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l’accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa, fino alle valutazioni sul possesso dei requisiti per accedere a agevolazioni fiscali, tributarie e della mobilità.
Nello specifico, la legge in questione delega il Governo ad adottare, entro 20 mesi, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.
Quali sono gli ambiti di intervento
I decreti legislativi da adottare nei prossimi mesi concernono:
- a) la definizione della condizione di disabilità, oltre che revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- b) l’accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- c) la valutazione multidimensionale della disabilità, la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- d) l’informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) l’istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- g) il potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
È formalizzata, inoltre, come obiettivo dell’intervento normativo, l’estensione ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti delle agevolazioni per maternità e paternità per chi ha un figlio con disabilità e la revisione della legge n. 68/1999. Quest’ultimo intervento nasce dalla necessità di prevedere una disciplina maggiormente dettagliata in merito alle modalità di svolgimento delle prove per l’accertamento dell’idoneità nelle procedure di avviamento mediante chiamata numerica, stabilendo criteri e modalità di selezione diversificati per le varie categorie di soggetti interessati e tenendo maggiormente conto delle specificità delle disabilità di ciascuna categoria in relazione al posto di lavoro e alla mansione per il quali sono richiesti.
La programmazione strategica
La legge prevede poi che ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a individuare un dirigente preposto alla programmazione strategica dell’accessibilità delle funzioni amministrative nell’ambito del piano integrato di attività e organizzazione e introdurre tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni quelli specificamente volti a rendere effettive l’inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.
Il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell’accessibilità delle funzioni amministrative dovrà essere inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale.
I concessionari dei pubblici servizi dovranno indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l’effettiva accessibilità delle prestazioni.
L’istituzione del Garante nazionale della disabilità
Si prevede l’istituzione di un Garante nazionale della disabilità, incaricato di raccogliere le segnalazioni delle persone con disabilità che denunciano discriminazioni o violazioni dei propri diritti e trasmettere ogni anno al Parlamento, al presidente del Consiglio, o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità una relazione sull’attività svolta.
L’incarico include, inoltre., la vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite, lo svolgimento di verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori.
Il Garante può:
– formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
– promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.
Chiara Meoli
Forum Terzo Settore